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La riforma del diritto societario ha fatto sì che gli organi direttivi dell’azienda (amministratori, sindaci, dirigenti) rispondano con il proprio patrimonio personale dei danni economici causati dall’azienda. Per tutelarli al meglio arriva sul mercato assicurativo la D&O…

Il nuovo diritto societario, in vigore dal primo gennaio 2004, e lo sviluppo dei nuovi standard di corporate governance hanno aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore, sindaco di società e dirigente. Inoltre, la riforma Vietti (giugno 2003) ha fissato competenze e responsabilità più rigide a carico dei responsabili di impresa.
La conseguenza del nuovo quadro normativo è che le società e i suoi organi direttivi sono illimitatamente e personalmente responsabili con il proprio patrimonio dei danni economici causati all’azienda, ai soci e ai fornitori.

Il mercato assicurativo propone come “veicolo” per il trasferimento di tali rischi la polizza D&O – Directors and Officiers (responsabilità civile degli amministratori e/o organi direttivi).
La D&O è una polizza di responsabilità civile e non di tutela legale. Quest’ultima si attiva solo nel caso in cui la compagnia assicurativa ne ha interesse.

CHI ASSICURA?

Le figure principali a cui si rivolge la polizza sono il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Gestione e Sorveglianza ovvero i componenti del CdA, i dirigenti nell’ambito delle loro funzioni manageriali e i componenti del collegio sindacale per le loro mala gestio.
Altre figure tutelate sono: il responsabile della sicurezza, il responsabile della privacy, qualsiasi membro dell’organo di vigilanza e l’amministratore di fatto.
La copertura non riguarda solo le società di capitali ma anche i consorzi, le cooperative, le associazioni di diritto privato, gli enti no profit, le fondazioni e le società di partecipazione pubblica

COSA ASSICURA?

Copre la responsabilità civile individuale del singolo amministratore e/o dirigente per la propria mala gestio ovvero indennizza le perdite conseguenti a danni patrimoniali, pregiudizi economici ed eventuali somme da ricorso a terzi.

Sono coperti i danni causati dagli organi direttivi generati da errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi da loro imposti da legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe (non devono avere carattere doloso) che costringano l’azienda, il fornitore, il singolo amministratore a subire delle perdite patrimoniali per la quale gli assicurati siano riconosciuti responsabili in seguito a sentenza giudiziale o altra pronuncia, giudizio arbitrale o transazione anche nel caso estremo che comporti il fallimento.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER MALA GESTIO?

Hanno diritto a richiedere un risarcimento tutti quelli che hanno interesse nella buona gestione dell’azienda, ovvero:

  •  Gli azionisti (anche azionisti minoritari) e azionisti a nome della società;
  •  Fornitori;
  •  Autorità in caso di non rispetto delle disposizioni legale concernente la responsabilità civile legale degli organi delle società;
  •  Creditori societari in caso di fallimento;
  •  Terzi in grado di comprovare un errore da parte di un amministratore;
  • Dipendenti

La Gigi Assicurazioni tramite le sue agenzie specializzate troverà la soluzione più adatta… Contattaci! 

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